ACLS Associazione tra gli studenti universitari inLiguria

STATUTO

Articolo 1- DENOMINAZIONE E SEDE

  1. E' costituita, con sede legale a Genova, in via G. Maggio, 3 (c/o Liceo "Paul Klee"), l'Associazione denominata " Associazione Coordinamento Ligure Studenti". La sigla "ACLS" identifica a tutti gli effetti l'Associazione.
  2. Altre sedi o uffici o comitati locali potranno essere costituiti in Italia e all'estero con deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Articolo 2 - SCOPO

  1. L'Associazione intende favorire, per quanto possibile - senza alcuno scopo di lucro ed attraverso l'attività libera, volontaria e gratuita dei propri associati -, rapporti di profonda coesione tra i propri associati, e tra questi e le altre componenti della società locale, nazionale ed internazionale, nella prospettiva di una visione di mondialità dell'esistenza.
  2. L'Associazione intende contribuire con ciò, per la sua piccola parte, al rinnovamento dei singoli e dei popoli nelle diverse espressioni dell'essere e dell'agire, sviluppando al massimo il senso di socialità, la consapevolezza dell'interdipendenza e la solidarietà, sia dei propri membri che delle realtà con cui essi vengono in contatto.
  3. Per realizzare quanto specificato nei precedenti commi del presente articolo - avendo presente l'impegno nei campi: educativo, sociale, scientifico, economico, artistico, sportivo, sanitario e culturale in genere - l'Associazione promuove ed organizza qualsiasi iniziativa le sembri di volta in volta opportuna, compresa la cooperazione con Paesi in via di sviluppo.
  4. L'Associazione si prefigge di cooperare con associazioni ed enti attivi nei campi del volontariato educativo, assistenziale e sociale che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i propri scopi.
  5. L'Associazione stima e promuove l'impegno dei cittadini per il bene comune. In senso specifico è apolitica: non stabilisce legami politici con raggruppamenti di alcun tipo, e non ne segue le direttive politiche. Ogni associato è libero di svolgere individualmente attività politica nelle forme che ritiene migliori, ma a titolo personale, senza avvalersi delle strutture dell'Associazione e senza contraddirne lo scopo espresso dai precedenti commi del presente articolo.
  6. L'Associazione rispetta e stima ogni tradizione religiosa, e favorisce la libera crescita spirituale dei propri membri. In senso specifico essa non si identifica con nessuna confessione e non seleziona i soci sulla base delle loro credenze.
  7. L'Associazione può compiere ogni azione, atto, negozio direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, e può valersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati,società ed istituti universitari e di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.
  8. L'attività comunque prestata dagli associati nei confronti dell'Associazione o direttamente nei confronti di terzi beneficiari, non sarà in alcun modo retribuita.

Articolo 3 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

  1. Il patrimonio dell'Associazione egrave; costituito:
    • dalle quote sociali nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza;
    • dai contributi degli associati;
    • dai proventi di iniziative svolte nello spirito e con le finalità dell'Associazione;
    • da eventuali sovvenzioni o contributi erogati da enti, organismi nazionali ed internazionali a sostegno delle attività svolte dall'Associazione;
    • da eventuali elargizioni a titolo di liberalità di soggetti privati e pubblici, donazioni, eredità e lasciti. L'accettazione di contributi o elargizioni è subordinata a delibera del Consiglio di Presidenza.
  2. Gli avanzi di gestione sono destinati agli scopi sociali, e in nessun caso gli utili e gli avanzi sono distribuiti tra i soci.

Articolo 4 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

  1. Possono presentare domanda di associazione:
    • persone fisiche iscritte a scuole medie superiori, università e simili - comunque di età non superiore ai trent'anni - che aderiscano allo Statuto;
    • associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione;
    • enti pubblici e privati aventi finalità e scopi educativi sociali e umanitari.
  2. I Soci si suddividono in cinque categorie: ordinari, frequentatori, coadiutori, fondatori e benemeriti.
    • Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.
    • I coadiutori e i benemeriti sono cooptati dall'Associazione, indipendentemente dalla loro età:
      • i primi per provate disponibilità e capacità ad aiutare gli studenti in atteggiamento di puro servizio;
      • i secondi, col loro consenso, ma senza loro richiesta, quando si siano particolarmente distinti per meriti connessi col presente Statuto.
  3. Le domande di ammissione - in qualità di soci ordinari e frequentatori - vanno presentate al Consiglio di Presidenza che ne decide l'accoglimento. L'ammissione dei nuovi soci, esclusi i frequentatori, è soggetta ad approvazione del Comitato dei Garanti.
  4. Può essere socio ordinario solo chi, nell'anno successivo alla presentazione della propria domanda di associazione ordinaria, abbia dimostrato di condividere in modo profondo gli ideali dell'Associazione e di voler lavorare con impegno per il loro raggiungimento.

Articolo 5 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari e, in generale, di adempiere a tutti i doveri che la qualità di associato comporta, compreso il puntuale versamento della quota sociale nella misura approvata dall'Assemblea - su proposta del Consiglio di presidenza - per ciascuna categoria.

Articolo 6 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

  1. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
    1. per recesso dall'Associazione - facoltà esercitabile in qualsiasi momento;
    2. per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione: è il caso, ad esempio, dei soci ordinari e frequentatori che terminano gli studi o compiono i trenta anni;
    3. per delibera del Consiglio di Presidenza, per:
      • accertati motivi di incompatibilità con le finalità dell'Associazione;
      • violazione delle norme e degli obblighi del presente Statuto;
      • altri gravi motivi.

b) La cessazione dall'appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione dei contributi versati, i quali restano pertanto acquisiti dall'Associazione.

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio di Presidenza;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati dall'Assemblea);
  5. il Comitato dei Garanti.

Articolo 8 - ASSEMBLEA

  1. Ogni socio ordinario, fondatore o benemerito ha diritto ad un voto e non può rappresentare, per delega, più di tre associati. I soci coadiutori e frequentatori non partecipano di norma - e comunque mai con diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea. Possono esservi invitati dal Consiglio di Presidenza, quando ragioni di opportunità, determinate ad esempio dall'esperienza e/o da specifiche competenze di qualcuno, lo richiedano.
  2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza o da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 10; ovvero, qualora manchi anche il Vice Presidente, dal socio fondatore più anziano.
  3. L'Assemblea:
    • determina il numero e nomina i componenti del Consiglio di Presidenza;
    • nomina, se lo ritiene necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti con il rispettivo Presidente;
    • definisce gli indirizzi generali dell'Associazione;
    • approva annualmente il bilancio;
    • delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
    • delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza o dai Revisori dei Conti, se nominati;
    • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
    • delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
  4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Presidenza presso la sede dell'Associazione ovvero altrove, purché in Comune di Genova.
  5. Essa è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità: anche su richiesta dei Revisori dei Conti, se nominati, o di almeno un quinto dei soci.
  6. L'Assemblea è convocata con lettera o fax contenente l'ordine del giorno, da inviarsi con anticipo di almeno sette giorni.
  7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare su modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere dell'Assemblea dovranno essere comunque ratificate dal Comitato dei Garanti, che potrà rifiutarsi di farlo quando le riterrà lesive delle finalità originali dell'Associazione, di cui all'articolo 2. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; Ie funzioni del segretario possono essere svolte da un Notaio ovvero da un socio scelto dal Presidente.

Articolo 9 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

  1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di cinque membri scelti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto. Per la prima volta, il Consiglio di Presidenza ed il Presidente vengono nominati dai soci fondatori nell'atto costitutivo.
  2. I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati dal Comitato dei Garanti, o - per giusta causa - dall'Assemblea.
  3. Il Consiglio di Presidenza ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato agli aItri organi.
  4. In particolare il Consiglio di Presidenza provvede a:
    • eleggere, tra i propri membri, il Presidente (che è anche Presidente dell'Associazione) e il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
    • eleggere, anche al di fuori dei membri del Consiglio di Presidenza stesso, un segretario e un tesoriere;
    • predisporre i programmi delle attività;
    • redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno successivo, e dal quale dovranno risultare, tra l'altro, i beni, i contributi o i lasciti e le donazioni ricevuti;
    • assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire in appalto a soggetti specializzati i servizi strumentali alle attività svolte dall'Associazione, il tutto nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione;
    • delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio, determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici;
    • redigere e aggiornare uno o più regolamenti atti a disciplinare e a collegare tra loro le diverse attività dell'Associazione, e a coordinare altresì i rapporti tra le varie sezioni locali;
    • determinare le quote annuali per le varie categorie di soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    • deliberare la cooptazione di soci coadiutori e benemeriti.
  5. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e - ogni qualvolta viene fatta richiesta - da due dei Consiglieri, o dai Revisori dei Conti, se nominati dall'Assemblea.

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato dei Garanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.

Articolo 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza è anche Presidente dell'Associazione.
  2. La firma sociale e la rappresentanza egale dell'Associazione spettano al Presidente; ad esso vengono altresì attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti della delega che verrà di volta in volta attribuita dal Consiglio di Presidenza.
  3. In caso di assenza o di impedimento, la funzione di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio di Presidenza viene assunta dal Vice Presidente; ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - REVISORI DEI CONTI

  1. Ai Revisori dei Conti, se nominati dall'Assemblea, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Le funzioni e le competenze dei Revisori dei Conti sono disciplinate dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le norme di legge riguardanti le associazioni e con il presente Statuto.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori dei conti ed il Presidente dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea, quando lo ritiene necessario, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione.

Articolo 12 - GARANTI

  1. Il Comitato dei Garanti è costituito da dieci membri eletti dai Soci Fondatori tra persone di indiscusse maturità e moralità, anche non soci, e durano in carica fino a dimissioni o a revoca, che deve essere deliberata dal Comitato stesso, per giustificati e gravi motivi, con una maggioranza dei due terzi.
    1. Il Comitato si riunisce in modo informale, per vigilare sul perseguimento dei propri scopi da parte dell'Associazione come dall'articolo due.
    2. È sua facoltà sospendere la validità del Consiglio di Presidenza, nominando un Commissario Straordinario, qualora ravvisi nel suo operato gravi violazioni riguardo alle finalità dell'Associazione. Il Commissario Straordinario convoca entro tre mesi l'Assemblea.
    3. Data la delicatezza del compito riservato al Comitato dei Garanti, è richiesta - tra l'altro - per ciascuno dei suoi membri una sufficiente competenza specifica nei tre seguenti campi:
      • studentesco (medio-superiore e universitario);
      • pedagogico, con particolare riguardo all'educazione «pro-sociale» nella linea della mondialità;
      • psicologico, soprattutto in riferimento alle problematiche dell'età evolutiva, della prevenzione e del recupero del disagio giovanile.
  2. Ogni qualvolta uno dei suoi membri venga a recedere per qualsiasi motivo, il Comitato ne coopta il sostituto.
  3. I membri del Comitato dei Garanti eleggono tra di loro un Presidente, il quale ha il compito di agire da tramite del Comitato con gli altri organi societari e di convocare il Comitato stesso quando è necessario.
  4. Il Comitato dei Garanti ratifica, se le ritiene coerenti col presente Statuto, le delibere dell'Assemblea, compresa l'elezione del Consiglio di Presidenza.
  5. Tutte le decisioni del Comitato dei Garanti - eccettuata la cooptazione di nuovi membri in caso di recessione multipla, per cui è sufficiente il consenso della metà più uno dei membri in carica - sono prese con la maggioranza di minimo sei membri, e devono essere opportunamente motivate e verbalizzate su un registro a disposizione dei soci partecipanti di diritto all'Assemblea.

Articolo 13 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

  1. Le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di Presidenza, di Presidente e membro del Collegio dei Revisori dei Conti, e di membro del Comitato dei Garanti vengono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Articolo 14 - NORMA DI RINVIO AL CODICE CIVILE

  1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia al Codice Civile, libro I , titolo II, capo II e capo III ed alle relative norme di attuazione.

Articolo 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 8; l'Assemblea dispone la devoluzione del patrimonio sociale agli scopi sociali e nomina i liquidatori.
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